Cass. civ. n. 1151 del 15 febbraio 1980
Testo massima n. 1
Il principio di cui all'art. 266 c.p.c., secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite si applica non solo nell'ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorché, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio può deferire al creditore.
Testo massima n. 2
In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi