Art. 266 – Codice di procedura civile – Revisione del conto approvato
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35038/2024
In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'"incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 21661/2024
L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell'indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all'abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell'ambito della sua vita privata).
Cass. civ. n. 8759/2024
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Cass. civ. n. 49798/2023
Le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato).
Cass. civ. n. 49627/2023
In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo.
Cass. civ. n. 48838/2023
In tema di mezzi di prova, alla messaggistica scambiata con sistema "Sky ECC" e acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità straniera che ne ha eseguito la decriptazione non si applica la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. quando, al momento della richiesta, i flussi comunicativi non fossero in atto.
Cass. civ. n. 47201/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica relativa a "chat" di gruppo sulla piattaforma "SKY ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che è irrilevante che i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, posto che al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 44155/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telematiche.
Cass. civ. n. 44154/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche.
Cass. civ. n. 23015/2023
In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna).
Cass. civ. n. 17973/2023
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ove queste coinvolgano un minore di anni quattordici, il giudice che pone a base della propria decisione il contenuto di esse è tenuto a interpretarle ed a svolgere le proprie valutazioni, senza che ciò comporti un onere di motivazione rafforzata derivante dall'età del soggetto intercettato, non prevedendo la disciplina sulle intercettazioni alcun regime differenziato in tal senso.
Cass. civ. n. 16347/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 10611/2023
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.
Cass. civ. n. 2947/2023
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Cass. civ. n. 1151/1980
Il principio di cui all'art. 266 c.p.c., secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite si applica non solo nell'ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorché, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio può deferire al creditore.
Cass. civ. n. 368/1947
La domanda di revisione di un conto già approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, è di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.
Cass. civ. n. 789/1946
L'azione di revisione di rendiconto di natura affatto eccezionale, presuppone la definizione irrevocabile, convenzionale o giudiziale, del conto e superando i comuni principii della immutabilità unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende all'esame o riesame di singole partite, considerate come oggetto di contestazione autonoma, che s'impugnino per materiali ed evidenti errori, omissioni, falsità o duplicazioni, elementi di fatto nuovi, conosciuti dopo la definizione del conto.
Cass. civ. n. 438/1946
L'approvazione del rendiconto, data anche in sede stragiudiziale, può dar luogo così alla comune impugnativa per vizio di volontà (errore, violenza, dolo), come a quella speciale preveduta negli artt. 327 c.p.c. del 1865 e 266 c.p.c. vigente, ma per quest'ultima non basta proporre domande distinte, relativamente agli eventuali errori, omissioni, falsità o duplicazioni, è necessario altresì addurre elementi di fatto nuovi, venuti in luogo dopo che fu chiusa la fase di presentazione e di discussione del rendiconto con approvazione del medesimo.