Cass. civ. n. 28572 del 13 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.
La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Civ. art. 1292
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.