Cass. civ. n. 28572 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.


La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28094 del 2009

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Civ. art. 1292
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE