Cass. civ. n. 4759 del 19 luglio 1980
Testo massima n. 1
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto; ciò, però, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per la sua stessa percezione. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito potessero avvalersi dell'indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi