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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35217 del 21 settembre 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35217 del 21 settembre 2007

Testo massima n. 1

In base al principio di tassatività delle impugnazioni sotto il profilo soggettivo, la facoltà di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, restando dunque inibita tale facoltà agli eredi dell’imputato successivamente alla morte del medesimo.

Testo massima n. 2

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma primo, c.p.p., come modificato dall’art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all’imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell’art. 3 che dell’art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

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