Cass. pen. n. 2282 del 28 settembre 1999

Testo massima n. 1


La semplice nomina, conferita dall'imputato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p., senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l'eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, è un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma 3, c.p.p. Ciò priva il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio.

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