Cass. civ. n. 1315 del 20 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Qualora la parte nel richiedere la prova testimoniale non abbia indicato i testi da escutere ed il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere alla parte un termine per la indicazione degli stessi, la prova deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio, per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio e la decisione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità.
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