Cass. civ. n. 12419 del 16 maggio 2008

Testo massima n. 1


Qualora il giudice ammetta la prova testimoniale e fissi l'udienza per la relativa assunzione, senza stabilire un termine perentorio per l'indicazione dei testi, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilità di indicare i testi sino all'inizio della prova avvalendosi implicitamente della facoltà, avente natura meramente discrezionale, di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni prevista dall'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990.

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