Cass. civ. n. 286 del 09 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO Liquidatore giudiziale - Compiti di gestione e di amministrazione – Esclusiva attribuzione – Legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato – Inconfigurabilità – Obblighi di segnalazione agli altri organi concorsuali – Insussistenza.


In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33422 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 182
Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

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