Cass. pen. n. 1056 del 6 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Lo specifico mandato di cui, ai sensi dell'art. 571, comma terzo, c.p.p., deve essere munito il difensore per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, può anche essere rilasciato prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, ma, per essere considerato specifico, deve comunque contenere con chiarezza ed espressamente l'esplicito conferimento al difensore del mandato ad impugnare anche nella specifica previsione dell'eventualità di una condanna dell'imputato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non costituisse specifico mandato ad impugnare sentenze contumaciali, e che quindi non attribuisse tale facoltà al difensore, il mandato rilasciato dall'imputato al difensore anteriormente alla sentenza di primo grado, con il quale gli era stato genericamente conferito «ogni più ampio mandato per assisterlo e difenderlo in ogni fase e grado del detto procedimento»).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi