Cass. pen. n. 1951 del 10 maggio 1995
Testo massima n. 1
Lo specifico mandato ad impugnare, del quale il difensore dell'imputato contumace deve essere munito, ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., deve essere rilasciato nelle stesse forme previste dall'art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore. Non è quindi valido il conferimento mediante telegramma.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi