Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2101 del 8 marzo 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2101 del 8 marzo 1997

Testo massima n. 1

L’inammissibilità di una prova testimoniale per contrasto con le norme che la vietano [ artt. 2722 e 2725 c.c. ] non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata perché la sanatoria per acquiescenza riguarda soltanto le decadenze e nullità previste per la prova testimoniale dall’art. 244 c.p.c. [ modalità di deduzione e assunzione della prova, indicazione dei testimoni e loro capacità a testimoniare ], e non anche la prova testimoniale erroneamente ammessa; conseguentemente la relativa eccezione può essere utilmente formulata anche dopo l’espletamento della prova vietata [ nella specie con i motivi di appello, mentre l’assunzione era avvenuta in primo grado ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze