Cass. civ. n. 11083 del 11 giugno 2004

Testo massima n. 1


L'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67 legge fall. non viola la previsione, protetta dalle norme costituzionali di cui agli artt. 1,4, 35 e 36 Cost., del diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro al pagamento degli emolumenti dovuti, in quanto si limita a collocarne il soddisfacimento nell'ambito di un sistema improntato al principio della par condicio creditorum al cui rispetto è finalizzata la stessa azione (come già affermato da Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 379).

Testo massima n. 2


Non sussiste incapacità del fallito a testimoniare nel giudizio di revocatoria fallimentare, non essendo egli titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo abiliti a partecipare al giudizio stesso (art. 246 c.p.c.), né rientrando, in difetto di espressa previsione normativa, la incapacità a testimoniare tra quelle personali ex artt. 50 e 142 legge fall., né, infine, trovando la testimonianza del fallito alcun impedimento negli artt. 43 e 118 legge cit.

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