Cass. civ. n. 1164 del 15 febbraio 1996

Testo massima n. 1


L'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE