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Articolo 530 Codice di procedura civile — Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

Articolo 530 Codice di procedura civile — Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita [ 534, 535; disp. att. 162 ].

Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal terzo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell’articolo 525.

Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto .Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 937/2012

In base al combinato disposto degli artt. 530, ultimo comma, e 525, terzo comma, c.p.c. (nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) applicabile “ratione temporis”, in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 c.p.c., la vendita o l’assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l’audizione delle parti, a norma del primo comma del citato art. 530 c.p.c..

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Cass. civ. n. 13824/2010

La regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell’aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, perché l’udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d’ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).

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Cass. civ. n. 7166/1997

Il provvedimento di assegnazione di una somma depositata su un libretto di risparmio — da considerare titolo di credito, e perciò assegnabile ai sensi del secondo comma dell’art. 529 c.p.c. — ha una rilevanza esclusivamente interna al procedimento esecutivo, si che contro di esso non sono ammessi i rimedi propri del processo di cognizione, né in particolare alcune delle impugnazioni proprie di detto processo, tra cui il ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 1164/1996

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., bensì è soggetta all’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all’opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all’assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.

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Cass. civ. n. 3130/1987

Nel processo di espropriazione forzata – che si articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria – la fase della vendita, che inizia dopo l’ordinanza che stabilisce le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l’aggiudicazione, comprende quali atti preparatori le forme della pubblicità legale e di quella aggiuntiva disposta dal giudice dell’esecuzione, la cui mancanza od irregolarità vizia di nullità lo stesso atto esecutivo di vendita, con la conseguenza che in tale ipotesi non è applicabile la norma di cui all’art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all’aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) e la nullità è opponibile all’aggiudicatario.

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Cass. civ. n. 2880/1979

Non è impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, il provvedimento con cui il pretore, nella espropriazione forzata mobiliare, a seguito di istanza del creditore pignorante, dichiarata l’urgenza, ai sensi degli artt. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, fissa nel periodo feriale l’udienza per la determinazione della data e delle modalità della vendita, in quanto tale provvedimento non ha natura decisoria, ma solo ordinatoria delle attività processuali, né ha carattere definitivo, essendo esperibile nei suoi confronti il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

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Cass. civ. n. 548/1973

La mancata espressa menzione delle istanze di vendita, nella ordinanza con la quale questa viene autorizzata, non vale a porre nel nulla le dette istanze, essendo la loro esistenza ed efficacia condizionate soltanto dai requisiti intrinseci di esse, e non anche da espliciti riconoscimenti del giudice dell’esecuzione. Pertanto, in nessun caso la indicata omissione può equipararsi a mancanza dell’impulso necessario per impedire la cessazione dell’efficacia del pignoramento, così come al mancato riferimento espresso alla pluralità dei pignoramenti non corrisponde la perdita dell’autonomo effetto proprio di ciascuno di essi.

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