Cass. civ. n. 1164 del 15 febbraio 1996

Testo massima n. 1


L'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.

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