Cass. pen. n. 11417 del 14 dicembre 1993

Testo massima n. 1


Tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della «richiesta», categoria non prevista dagli artt. 197 e 201 c.p.p. 1930. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE