Cass. civ. n. 5548 del 8 marzo 2010

Testo massima n. 1


La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.

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