Cass. civ. n. 761 del 6 marzo 1976
Testo massima n. 1
La facoltà, attribuita al giudice dall'art. 253 c.p.c., di rivolgere al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicché è da escludere che la genericità o l'incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata.