Cass. civ. n. 28742 del 16 ottobre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento o liquidazione - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione.


In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 22281 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55 com. 4
Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2 com. 1
DM min. EFI 21/05/2009 art. 6 com. 2

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