Cass. civ. n. 28742 del 16 ottobre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento o liquidazione - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione.
In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55 com. 4
Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2 com. 1
DM min. EFI 21/05/2009 art. 6 com. 2