Cass. civ. n. 7527 del 12 agosto 1997
Testo massima n. 1
In tema di rendimento di conti, il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 265 c.p.c. può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall'attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all'accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal secondo comma dell'art. 265 citato abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l'idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l'attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di spese per le quali «non si può o non si vuole rilasciare ricevuta».
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi