Art. 265 – Codice di procedura civile – Giuramento

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [2736 n. 2 c.c.] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [263 c.p.c.] o rimane contumace [171, 290 ss. c.p.c.]. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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