Cass. civ. n. 555 del 26 febbraio 1959
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 265 c.p.c., il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute non solo se la parte tenuta al rendiconto non lo presenti, ma anche se, presentandolo, ometta di depositare in cancelleria i documenti che lo giustificano.