Cass. civ. n. 368 del 13 marzo 1947

Testo massima n. 1


La domanda di revisione di un conto già approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, è di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.

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