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Cassazione civile sentenza n. 128 del 20 gennaio 1964

Cassazione civile sentenza n. 128 del 20 gennaio 1964

Testo massima n. 1

Le richieste specifiche formulate dall’attore contro il terzo, dopo che questi ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, purché contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi come domande nuove. Né è necessario che nei confronti del chiamato l’attore notifichi l’atto di citazione o comunichi la comparsa.

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