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Articolo 268 Codice di procedura civile — Termine per l’intervento

Articolo 268 Codice di procedura civile — Termine per l’intervento

L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18564/2011

In tema di intervento da parte del terzo nei giudizi trattati dalle sezioni stralcio dei tribunali ordinari, la disposizione di cui all’art. 268 c.p.c., che non consente, in generale, tale eventualità dopo la rimessione della causa al collegio, va riferita all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice onorario (G.O.A.) nominato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 276 del 1997, e non alla precedente udienza fissata dal giudice istruttore, avendo l’assegnazione della causa al predetto giudice onorario riproposto necessariamente la trattazione nelle successive fasi che hanno assorbito, reiterandole, quelle già svolte, con la conseguenza che rispetto ad esse va condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge.

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Cass. civ. n. 3186/2006

La preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all’udienza di precisazione delle conclusioni» configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

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Cass. civ. n. 3907/1986

Al di fuori dell’ipotesi in cui intervenga volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio, al terzo restano precluse quelle attività che non sono più consentite alle parti, a nulla rilevando che l’intervento spiegato sia meramente adesivo ovvero principale.

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Cass. civ. n. 2173/1965

La disposizione dell’art. 268 c.p.c. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio, fissando l’udienza collegiale per la discussione e spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso, anche se le parti siano state invitate dall’istruttore a precisare le conclusioni, l’intervento del terzo è ammissibile. Se poi la causa ritorni all’istruttore, neppure la rimessione della causa al collegio vale come termine preclusivo all’intervento del terzo, sempreché la causa venga restituita all’istruttore nella sua pienezza, per la continuazione della fase istruttoria, e non già quando la causa stessa sia stata parzialmente decisa con una sentenza non definitiva, perché il terzo non può riaprire la discussione sul punto deciso specie quando intenda spiegare intervento non già ad adiuvandum, ma per far valere un interesse proprio.

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Cass. civ. n. 128/1964

Le richieste specifiche formulate dall’attore contro il terzo, dopo che questi ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, purché contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi come domande nuove. Né è necessario che nei confronti del chiamato l’attore notifichi l’atto di citazione o comunichi la comparsa.

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Cass. civ. n. 2257/1949

Ai sensi del capoverso dell’art. 268 c.p.c., soltanto al terzo che comparisca volontariamente, anche ad istruttoria ultimata, per l’integrazione necessaria del contraddittorio, è consentito di compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti.

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