Cass. civ. n. 10682 del 24 aprile 2008
Testo massima n. 1
La chiamata in causa del terzo ad istanza dell'attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in esame è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest'ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa (fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 269 c.p.c. dalla legge n. 353 del 1990 ).
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