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Articolo 269 Codice di procedura civile — Chiamata di un terzo in causa

Articolo 269 Codice di procedura civile — Chiamata di un terzo in causa

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163 bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163 bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza . Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166.

Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10579/2013

Il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepire l’irritualità della stessa per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio.
In base al disposto dell’art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l’onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l’istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo.

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Cass. civ. n. 4309/2010

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

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Cass. civ. n. 10682/2008

La chiamata in causa del terzo ad istanza dell’attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell’ipotesi in cui l’interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in esame è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest’ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa (fattispecie anteriore alle modifiche apportate all’art. 269 c.p.c. dalla legge n. 353 del 1990 ).

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Cass. civ. n. 12490/2007

Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 c.p.c., l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall’art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell’osservanza di detto termine, stante l’esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all’udienza indicata nell’atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d’ufficio, ai sensi dell’art. 168 bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.

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Cass. civ. n. 984/2006

La chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l’esercizio del relativo potere non può formare oggetto d’impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità

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Cass. civ. n. 776/2004

La parte che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme e nei termini fissati dall’art. 269, comma I c.p.c. non può denunciare, in sede di gravame (appello o cassazione), la mancata concessione di un termine per effettuare detta chiamata ex art. 269, comma II, c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere di ordinare l’intervento di detto terzo a norma del precedente art. 107, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado.

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Cass. civ. n. 3156/2002

Il concetto di «prima udienza» ex art. 269 c.p.c., agli effetti della chiamata del terzo, deve essere inteso in senso non meramente cronologico, bensì sostanziale, come indicativo della fase in cui si abbia una effettiva trattazione e cioè esercizio di attività di istruttoria oppure la risoluzione di questioni insorte fra le parti, senza, quindi, che la preclusione per tale chiamata possa verificarsi, qualora, esaurite le attività preparatorie attinenti alla comparizione e costituzione delle parti, si siano avute udienze di mero rinvio, ma non anche espletamento, sia pure in parte, di attività istruttoria o decisoria, a pregiudizio definitivo del terzo chiamato.

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Cass. civ. n. 15370/2000

Ai fini della chiamata in causa di un terzo il difensore non necessita di una apposita procura in aggiunta all’altra già ottenuta per iniziare la lite.
La previsione della decadenza dalla possibilità di chiamare in causa un terzo se il convenuto non ne manifesti l’intenzione nella comparsa di risposta, di cui all’art. 167 c.p.c., non è applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace.

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Cass. civ. n. 6092/2000

La chiamata in causa di un terzo non può essere autorizzata dal giudice dopo la prima udienza, neanche se l’interesse della parte ad ottenere la partecipazione del detto terzo nel giudizio sia sorto nel corso dello svolgimento del processo ed a seguito della difesa avversaria e dell’istruttoria espletata.

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Cass. civ. n. 1206/1999

La parte che, in ottemperanza all’ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, rispettare il termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c., senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest’onere, né la mancata indicazione nell’ordinanza del termine per la notificazione, né la circostanza che la data dell’udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire.

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Cass. civ. n. 12233/1998

È nulla la chiamata in causa del terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, ove il procuratore del chiamante sia sfornito di procura ad hoc. Tuttavia tale procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa di risposta, e la procura alle liti sia apposta in margine od in calce alla stessa.

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Cass. civ. n. 512/1995

Nel caso di chiamata per garanzia impropria, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 269 c.p.c., a seguito dell’istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l’onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell’udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione, la parte interessata può chiedere per la rinnovazione dell’atto un termine più congruo, sempre suscettibile di proroga, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell’atto di chiamata in causa per inosservanza del termine.

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Cass. civ. n. 2238/1990

La parte costituita in giudizio può proporre domanda di garanzia nei confronti di un’altra parte, anch’essa costituita, mediante la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c., non essendo necessario, perché sia rispettato il principio del contraddittorio, la notificazione di un atto di citazione, atteso che la comunicazione della comparsa è idonea a consentire al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese.

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Cass. civ. n. 3815/1986

In appello non è ammissibile l’intervento coatto, né a istanza di parte né iussu iudicis, ancorché sia stato sollecitato al riguardo il potere discrezionale del giudice di primo grado.
In forza del principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio di appello l’aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente con la conseguenza che, salvo nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non può, quindi, rimettere la causa al primo giudice per la concessione del termine previsto dalla norma dell’art. 269 c.p.c. al fine della chiamata di terzo.

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Cass. civ. n. 7341/1983

Nel caso di chiamata di un terzo in causa (ad integrazione del contraddittorio) il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura ordinatoria e se non rispettato non comporta l’improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato.

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Cass. civ. n. 3441/1980

Il termine (di dieci giorni dalla notificazione) stabilito dall’ultimo comma dell’art. 269 c.p.c. per il deposito dell’atto di citazione del terzo chiamato in causa ha, a differenza di quello previsto per la costituzione dell’attore, natura ordinatoria, anche nel caso in cui il terzo sia chiamato ad integrazione del contraddittorio e, pertanto, la sua inosservanza non incide sulla regolarità del rapporto processuale. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha rigettato la censura secondo cui il mancato deposito, nel termine sopra indicato, dell’atto d’integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado avrebbe comportato l’improcedibilità dell’appello).

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