Cass. civ. n. 984 del 19 gennaio 2006

Testo massima n. 1


La chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità.

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