Cass. civ. n. 3441 del 26 maggio 1980

Testo massima n. 1


Il termine (di dieci giorni dalla notificazione) stabilito dall'ultimo comma dell'art. 269 c.p.c. per il deposito dell'atto di citazione del terzo chiamato in causa ha, a differenza di quello previsto per la costituzione dell'attore, natura ordinatoria, anche nel caso in cui il terzo sia chiamato ad integrazione del contraddittorio e, pertanto, la sua inosservanza non incide sulla regolarità del rapporto processuale. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha rigettato la censura secondo cui il mancato deposito, nel termine sopra indicato, dell'atto d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado avrebbe comportato l'improcedibilità dell'appello).

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