Cass. civ. n. 9785 del 16 settembre 1995

Testo massima n. 1


I provvedimenti in tema di riunione dei processi, previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c., hanno natura ordinatoria e non sono quindi suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari.

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