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Articolo 273 Codice di procedura civile — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Articolo 273 Codice di procedura civile — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Se più procedimenti relativi alla stessa causa [ 39 c.p.c. ] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21727/2006

Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 c.p.c., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione — nel caso dell’art. 273 — e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni — nel caso dell’art. 274 —, l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 c.p.c., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poiché nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).

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Cass. civ. n. 20539/2005

La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell’art. 273 c.p.c. può essere disposta d’ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, poiché essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione.

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Cass. civ. n. 2649/2004

La mancata riunione di cause in materia di lavoro e previdenza non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione; la relativa facoltà configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l’eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 15706/2001

I provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità.

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Cass. civ. n. 8069/2000

In caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell’identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce — sebbene formalmente unica — consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini della successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti e senza che venga compromesso l’interesse all’unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, atteso che lo stesso ben può trovare soddisfazione nell’esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.

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Cass. civ. n. 7377/2000

La contemporanea pendenza, innanzi al medesimo giudice, di procedimenti relativi alla stessa causa, può dare luogo a provvedimenti ordinatori di riunione, non suscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari, e non all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39 c.p.c. in materia di litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei giudici davanti ai quali quella causa sia stata proposta. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il giudice di secondo grado, dopo aver correttamente disposto la riunione di due procedimenti pendenti in appello avverso due sentenze emesse dallo stesso giudice su domande sovrapponibili, pronunci solamente sul gravame avverso una delle due sentenze, senza tener conto delle ragioni addotte contro l’altra, pur enunciate in narrativa, ricorre una omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

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Cass. civ. n. 12742/1999

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio e soltanto ad iniziativa della parte in essa soccombente.

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Cass. civ. n. 10653/1999

La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell’art. 273 c.p.c. può essere disposta d’ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione.

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Cass. civ. n. 7265/1999

La sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni. Sicché, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti (art. 273 c.p.c.) o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (art. 39 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 9785/1995

I provvedimenti in tema di riunione dei processi, previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c., hanno natura ordinatoria e non sono quindi suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari.

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Cass. civ. n. 1759/1992

Il provvedimento di riunione di più cause per ragioni di opportunità non incide sull’autonomia dei singoli giudizi e sulla posizione delle parti in ciascuno di essi, sicché la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce, ciascuna delle quali è assoggettata al regime formale e temporale d’impugnazione che le è proprio. Pertanto, la legittimazione ad impugnare, ed a resistere, compete ai soli soggetti che sono parte del corrispondente giudizio ed inoltre la parte vittoriosa in uno dei giudizi e soccombente in un altro può proporre impugnazione incidentale tardiva contro la pronuncia rispetto alla quale sia soccombente, solo se questa pronuncia sia stata impugnata in via principale da altra parte di quello stesso giudizio, e non anche se vi sia stata un’impugnazione principale nei confronti di una pronuncia relativa ad altro giudizio riunito.

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