Cass. civ. n. 3690 del 9 marzo 2012
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., operante anche in sede di legittimità, è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi, ma anche quando i due procedimenti, di cui si chiede la riunione, si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte, pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, che possano erogarle, sulla base di domande che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., abbiano determinato l'individuazione dei giudici aditi. (Nella specie, le Sezioni Unite non hanno disposto la chiesta riunione tra il giudizio di impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato all'esito di un processo amministrativo, e il procedimento sorto da un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta nell'ambito di una causa in corso in primo grado davanti ad un tribunale ordinario, tra le stesse parti, non potendosi qualificare le cause tra loro connesse come pendenti davanti allo "stesso giudice").
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi