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Articolo 274 Codice di procedura civile — Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Articolo 274 Codice di procedura civile — Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione [ 151 disp. att. ].

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12441/2017

Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.

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Cass. civ. n. 12741/2012

Se davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., perché questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall’art. 40, cod. proc. civ..

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Cass. civ. n. 3690/2012

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., operante anche in sede di legittimità, è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi, ma anche quando i due procedimenti, di cui si chiede la riunione, si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte, pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, che possano erogarle, sulla base di domande che, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., abbiano determinato l’individuazione dei giudici aditi. (Nella specie, le Sezioni Unite non hanno disposto la chiesta riunione tra il giudizio di impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato all’esito di un processo amministrativo, e il procedimento sorto da un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta nell’ambito di una causa in corso in primo grado davanti ad un tribunale ordinario, tra le stesse parti, non potendosi qualificare le cause tra loro connesse come pendenti davanti allo “stesso giudice”).

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Cass. civ. n. 22631/2011

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione. (Nella specie, la S.C. non ha disposto la chiesta riunione dei giudizi, del tutto distinti quanto alle domande e alle ragioni giuridiche proposte, attinenti l’uno alla impugnazione per revocazione di una decisione in materia risarcitoria e, l’altro, a una domanda di pagamento dell’indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971, mancando ogni ipotizzabilità del contrasto di giudicati).

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Cass. civ. n. 15383/2011

La riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Essendo tale assunto, tuttavia, suscettibile di temperamento ogni qualvolta la riunione non abbia vulnerato i diritti difensivi delle parti, nel giudizio di legittimità non è necessaria, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, una nuova notifica del controricorso se, in una delle controversie riunite, vi sia stato il trasferimento del procuratore domiciliatario del ricorrente.

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Cass. civ. n. 17468/2010

L’esistenza d’un rapporto di pregiudizialità tra due procedimenti pendenti rispettivamente uno di fronte ad una sezione delle sede centrale del Tribunale e l’altro in sede distaccata dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, è ostativa all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio, perché provveda ai sensi dell’art. 274 c.p.c..

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Cass. civ. n. 1697/2008

Nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell’art. 274, secondo comma, c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell’ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice. Peraltro, l’esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poichè i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.

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Cass. civ. n. 14607/2007

L’inosservanza dell’obbligo di disporre, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione dei procedimenti svoltisi contemporaneamente dinanzi alla medesima Corte di appello e conclusisi con separate sentenze — l’una concernente la controversia petitoria, l’altra il possesso per fatti insorti nel corso della prima — non comporta la nullità dei relativi giudizi, mancando, al riguardo, l’espressa comminatoria prevista dall’art. 156 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11357/2006

L’identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall’articolo 39, comma primo, c.p.c., che presuppone la contemporanea pendenza della «stessa causa» dinnanzi a «giudici diversi» ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell’articolo 274 c.p.c., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione. Peraltro, l’ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall’articolo 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni relative ad una translatio iudicii (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva ritenuto inammissibile l’appello avverso l’ordinanza proposto congiuntamente alla sentenza definitiva del merito).

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Cass. civ. n. 18125/2005

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuli che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale.

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Cass. civ. n. 19652/2004

La riunione, ex art. 274 c.p.c., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo; ne consegue che la invalida costituzione della parte in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo processo quando i due processi siano riuniti, e che il provvedimento ammissivo di prova nel processo validamente instaurato determina – in mancanza di impugnazione – il giudicato implicito solo in detto processo e non in entrambi.

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Cass. civ. n. 7908/2001

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa.

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Cass. civ. n. 6733/2000

La riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.), non fa venir meno l’autonomia delle cause tra loro connesse per l’oggetto e per il titolo e riunite nello stesso processo, con la conseguenza che restano autonome, ancorché contestuali, le relative decisioni.

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Cass. civ. n. 9638/1999

Il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l’opportunità indipendentemente dall’istanza o dall’accordo delle parti.

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Cass. civ. n. 4695/1999

La violazione dell’art. 274, secondo comma, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa (nella specie, giudice di pace), di riferire al capo dell’ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza (e così pure a porre problemi di competenza), in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno, ad uno stesso ufficio giudiziario, di trattazione delle cause e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice.

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Cass. civ. n. 10416/1997

La natura indiscutibilmente amministrativa della fase presidenziale del procedimento disciplinato dall’art. 274 c.p.c. (fase meramente prodromica rispetto a quella che si svolge, successivamente, dinanzi al giudice designato dal presidente per la pronuncia sull’eventuale riunione) comporta che alcun concreto nocumento può derivare, alla parte, dall’eventuale vizio di comunicazione del decreto di convocazione dinanzi al presidente del tribunale (vizio che ne abbia impedito la pur prevista partecipazione in tale fase) qualora le sia stato, comunque, possibile far valere le proprie ragioni nella fase successiva, dinanzi al giudice designato.

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Cass. civ. n. 5210/1994

La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall’art. 274 c.p.c., norma che disciplina non una fase dell’iter formativo della decisione, ma solo l’ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza.

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