Cass. civ. n. 15383 del 13 luglio 2011
Testo massima n. 1
La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Essendo tale assunto, tuttavia, suscettibile di temperamento ogni qualvolta la riunione non abbia vulnerato i diritti difensivi delle parti, nel giudizio di legittimità non è necessaria, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, una nuova notifica del controricorso se, in una delle controversie riunite, vi sia stato il trasferimento del procuratore domiciliatario del ricorrente.
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