Cass. civ. n. 9638 del 10 settembre 1999

Testo massima n. 1


Il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti.

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