Cass. civ. n. 1439 del 26 febbraio 1990

Testo massima n. 1


Dopo l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria, in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l'improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l'irrilevanza, in sede l'impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.

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