Art. 275 bis – Codice di procedura civile – Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 64/2025
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 35869/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.
Cass. civ. n. 24558/2024
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. civ. n. 20136/2024
In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa.
Cass. civ. n. 20045/2024
Ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Cass. civ. n. 19751/2024
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Cass. civ. n. 16434/2024
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 15939/2024
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Cass. civ. n. 11735/2024
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.
Cass. civ. n. 6760/2024
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Cass. civ. n. 2287/2024
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).
Cass. civ. n. 43948/2023
Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.
Cass. civ. n. 35314/2023
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.
Cass. civ. n. 34814/2023
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Cass. civ. n. 34107/2023
comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni. In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 24515/2023
In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria.
Cass. civ. n. 24375/2023
In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, "ex positivo iure", regole diverse).
Cass. civ. n. 24011/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 19848/2023
In tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa. (Fattispecie in cui il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nonostante l'età molto avanzata, "ha assicurato il presidio del territorio", venendo riconosciuto come referente dell'articolazione territoriale).
Cass. civ. n. 19231/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 8541/2023
GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento. Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 5182/2023
Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).
Cass. civ. n. 2892/2023
- Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri. In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 2536/2023
In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.
Cass. civ. n. 2527/2023
In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2112/2023
In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1525/2023
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
Cass. civ. n. 806/2023
In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali.
Cass. civ. n. 386/2023
In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
Cass. civ. n. 36596/2021
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016)..
Cass. civ. n. 23495/2010
La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia, quindi, la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma nè derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. (Rigetta, App. Roma, 02/11/2006).
Cass. civ. n. 2009/1994
Il successivo accertamento, con la sentenza, della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti, che ne comporta la dichiarazione di contumacia, non incide sulla validità dell'udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte, perché l'esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c., deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 8226/1990
L'avvocato, ancorché sia iscritto nell'albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito, tuttavia può validamente partecipare all'udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza, trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione, che non incontra il limite territoriale che l'art. 5 della legge professionale pone all'esercizio del ministero di procuratore.
Cass. civ. n. 1439/1990
Dopo l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria, in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l'improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l'irrilevanza, in sede l'impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.
Cass. civ. n. 791/1987
Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato.
Cass. civ. n. 6623/1983
Una volta fissata l'udienza collegiale di discussione in un giorno riservato, secondo il calendario giudiziario, alla discussione medesima, la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore, ma in diversa composizione, non determina lo scorrimento automatico o d'ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l'istruttore, ma può soltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc, disposto anche fuori dell'udienza già fissata, purché, in tal caso, ne sia data regolare comunicazione alle parti.
Cass. civ. n. 4039/1983
Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l'intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l'intera causa.
Cass. civ. n. 6007/1982
La relazione della causa in pubblica udienza ex art. 275 c.p.c. non è prescritta a pena di nullità, mentre la discussione orale, di cui alla citata norma, ha carattere facoltativo.
Cass. civ. n. 3237/1981
La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non è prescritta a pena di nullità, e non inficia, quindi la validità della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.
Cass. civ. n. 897/1981
La valutazione dell'opportunità di rinviare l'udienza di discussione, sia pure per dar modo alla parte di deferire il giuramento decisorio, è affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità.