14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3237 del 16 maggio 1981
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario [ art. 275 c.p.c. ] quanto per quello del lavoro [ art. 437 c.p.c. ], la discussione delle parti, non è prescritta a pena di nullità, e non inficia, quindi la validità della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.
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