Cass. civ. n. 9207 del 28 agosto 1991
Testo massima n. 1
L'uso della facoltà — conferita al giudice del merito dall'art. 277 c.p.c. — di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.
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