14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 546 del 30 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Il giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé, in ordine alle questioni definite e a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia [ salvo il caso in cui questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato emanata a seguito di impugnazione immediata ]; ne consegue che pronunciata sentenza non definitiva, il giudice non può con successiva sentenza non definitiva dichiarare la nullità della prima [ nella specie, per difetto d’integrità del contraddittorio ], né può, per essere venuta meno la causa della nullità [ nella specie: con l’intervento volontario della parte pretermessa ], con la medesima o con la sentenza definitiva validamente decidere le questioni già risolte con quella sentenza.
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