Cass. civ. n. 756 del 8 aprile 1961

Testo massima n. 1


Dopo la condanna del debitore al pagamento di una provvisionale, la concreta determinazione dell'intero ammontare del danno può essere rimandata, ricorrendone i presupposti, anziché a fase successiva del procedimento, ad un giudizio in separata sede; in questa seconda ipotesi, la concessione della provvisionale è ammissibile sempre che sull'esistenza dei danni siasi ritenuta già raggiunta la prova.

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