Art. 278 – Codice di procedura civile – Condanna generica. Provvisionale
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 8729/2023
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Cass. civ. n. 4653/2021
L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2018).
Cass. civ. n. 21258/2020
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI).
Cass. civ. n. 14154/2019
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Cass. civ. n. 10498/2018
In caso di condanna generica il danneggiato può, oltre alla domanda di liquidazione del danno accertato, proporne anche una volta all'accertamento ed alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio; in tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull'"an", non estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio. Ne consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminarmente accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2013).
Cass. civ. n. 21326/2018
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/01/2013).
Cass. civ. n. 28514/2017
Qualora l'attore abbia formulato una domanda di condanna specifica, e successivamente l'abbia limitata all'"an debeatur", il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna generica, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio, ove il convenuto abbia prestato il suo consenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nella fase di opposizione di un procedimento monitorio, aveva proceduto alla condanna generica, su richiesta dell'opposto e con il consenso dell'opponente). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/02/2011).
Cass. civ. n. 23463/2016
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Cass. civ. n. 20444/2016
La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile.
Cass. civ. n. 3366/2015
In caso di azione per il risarcimento dei danni, l'attore, ove abbia chiesto, alternativamente, la condanna generica o quella integrale, può limitare la propria pretesa alla sola pronuncia sull'"an debeatur", senza necessità del consenso del convenuto, il quale, peraltro, può chiedere, in via riconvenzionale, che l'accertamento della responsabilità si estenda al "quantum debeatur", onde verificare l'insussistenza del danno.
Cass. civ. n. 15335/2012
La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' "an".
Cass. civ. n. 4805/2012
La domanda di condanna al risarcimento di un danno non quantificabile con mere operazioni aritmetiche deve interpretarsi, in difetto di indicazioni contrarie, come domanda di condanna generica. (Nella specie, il lavoratore aveva chiesto la condanna del datore di lavoro a risarcirgli il danno cagionato dalla mancata iscrizione ad un fondo previdenziale di categoria; la S.C., osservando che il danno da omissione contributiva si attualizza soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile e non è quantificabile prima di tale evento condizionante, ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato la domanda come istanza di condanna specifica e l'aveva respinta per difetto di prova circa l'ammontare del danno).
Cass. civ. n. 24002/2011
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., qualora venga accertato un fatto potenzialmente produttivo di danno, il giudice può e deve accertare altresì se esso sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ed anche ove costituiscano violazione di norme diverse, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., fermo restando che nel successivo giudizio instaurato per la liquidazione possa essere poi negato il fondamento della domanda risarcitoria e della responsabilità solidale dei più coaturi, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato.
Cass. civ. n. 4051/2011
Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario, fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa.
Cass. civ. n. 1701/2009
Con la sentenza di condanna generica il giudice può non solo limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma anche accertare l'effettivo avveramento del danno, demandando ad un successivo giudizio soltanto la sua liquidazione.
Cass. civ. n. 19453/2008
Allorché la vittima di un illecito aquiliano chieda l'accertamento dell'"an debeatur" separatamente da quello del "quantum debeatur", occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del "quantum" ai sensi dell'art. 278, primo comma, c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'"an" preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'"an", rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del "quantum", quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda.
Cass. civ. n. 23328/2006
La condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula — quale presupposto per il suo accoglimento — l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Tuttavia, in tale ipotesi, sulla parte interessata incombe comunque l'onere di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum dovendosi pervenire, in difetto di tale deduzione, al rigetto della domanda di condanna generica.
Cass. civ. n. 8576/2004
Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio, previste dagli artt. 278 e 279 n. 4 c.p.c.), in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 c.p.c., autonomo giudizio per la liquidazione del quantum.
Cass. civ. n. 7637/2003
La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dalla esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale.
Cass. civ. n. 11651/2002
In tema di condanna generica al risarcimento del danno, che integra soltanto un accertamento della potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli, nel giudizio di liquidazione devono essere accertati non solo la misura ma anche l'effettiva esistenza del danno, sicché — al di fuori dell'ipotesi in cui il giudice non si sia limitato ad accertare la potenzialità del danno ma ne abbia in concreto accertato l'esistenza — il giudicato formatosi sull'an debeatur non preclude in sede di determinazione del risarcimento il rigetto della domanda, ove il giudice accerti l'inesistenza del danno. (Nella specie, in tema di inadempimento all'obbligo di stipulare l'atto pubblico di trasferimento del fondo ceduto o del conseguente danno prospettato dall'acquirente, con riferimento all'impossibilità di realizzare l'intervento edificatorio per il sopravvenire nel frattempo di strumenti urbanistici più restrittivi, la Suprema Corte, nell'escludere che la condanna generica al risarcimento potesse avere efficacia di giudicato in ordine all'effettiva esistenza del danno, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, in sede di liquidazione, avevano rigettato la domanda, avendo accertato che l'intervento edificatorio richiesto dall'acquirente costituiva una lottizzazione abusiva e perciò non poteva comunque essere realizzato.
Cass. civ. n. 10453/2001
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione-probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica.
Cass. civ. n. 10384/2001
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.
Cass. civ. n. 2332/2001
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso.
Cass. civ. n. 240/2001
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale, con la conseguenza che, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio.
Cass. civ. n. 6690/2000
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.
Cass. civ. n. 7847/1998
Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del quantum in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum.
Cass. civ. n. 3800/1998
Dal testuale dettato dell'art. 278 c.p.c. si evince che l'istituto della provvisionale, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo ad un provvedimento di condanna vera e propria, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Tale sentenza è irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata ed è modificabile soltanto mediante l'esperimento dei normali mezzi di impugnazione, all'esito dei quali essa, qualora trovi conferma, è suscettibile di passare in cosa giudicata.
Cass. civ. n. 4511/1997
La condanna generica al risarcimento del danno, avendo come contenuto una mera declaratoria iuris postula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'indennità del danno, nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto presupposto, essa può essere negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti dannosi.
Cass. civ. n. 1324/1997
Nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'an debeatur; in mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla (ricorrendo, se del caso alla forma di cui all'art. 279, n. 4, c.p.c., e, per il merito, al disposto dell'art. 1226 c.c.), o per respingerla (quando non sia determinabile l'entità del danno), restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio. Ne consegue che, ove la limitazione dell'originaria domanda di pronuncia piena al semplice accertamento del diritto al risarcimento non possa operare a causa dell'opposizione di controparte, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c.
Cass. civ. n. 303/1996
La domanda di condanna generica al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è accoglibile anche in presenza di una clausola penale limitativa del risarcimento, che può essere utilmente fatta valere dal convenuto nella fase dedicata alla liquidazione del danno. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse, del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per violazione dell'art. 1382 c.c., la decisione di merito che, senza tener conto della clausola anzidetta, abbia accolto la domanda risarcitoria proposta in forma generica.
Cass. civ. n. 4212/1995
A differenza dell'azione di mero accertamento, il cui presupposto è costituito non già dalla violazione di un diritto ma dalla contestazione della sua esistenza, l'azione di condanna generica — la quale è volta ad ottenere una sentenza che, se non può dar luogo all'esecuzione forzata fino a quando non sarà integrata dalla sentenza di condanna concernente il quantum, costituisce tuttavia una pronunzia di condanna ad altri effetti, tra i quali quello di costituire un titolo per iscrivere ipoteca (art. 2118 c.c.) — presuppone una esigenza di tutela determinata dalla violazione di un diritto, ancorché sia sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno e non già di un danno effettivo. Ne consegue che, una volta esperita un'azione di condanna, ancorché generica, l'accertamento del diritto è meramente strumentale alla pronunzia, cosicché, qualora non sussistano i presupposti per emanarla, non è configurabile un autonomo interesse al mero accertamento del suddetto diritto.