Cass. pen. n. 28917 del 26 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Giudizio abbreviato - Decurtazione della pena di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Indicazione in sentenza, da parte del giudice della cognizione, della pena che conseguirà alla mancata proposizione dell'impugnazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.


In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49255 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE