Cass. pen. n. 28917 del 26 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Giudizio abbreviato - Decurtazione della pena di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Indicazione in sentenza, da parte del giudice della cognizione, della pena che conseguirà alla mancata proposizione dell'impugnazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.