Cass. civ. n. 4024 del 21 febbraio 2007

Testo massima n. 1


L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con la quale venga accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.

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