Cass. civ. n. 4647 del 7 settembre 1985

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d'appello, privando di ogni efficacia la sentenza di primo grado, ne elimina anche l'eventuale valore provvisoriamente esecutivo (nella specie, trattandosi di condanna al pagamento di crediti di lavoro) e comporta quindi il potere-dovere del medesimo giudice d'appello di disporre la restituzione di quanto ricevuto in forza di detta provvisoria esecutività, senza che si renda in proposito necessaria, trattandosi di pronuncia di natura conseguenziale, una istanza della parte interessata.

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