Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8025 del 24 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8025 del 24 febbraio 2004

Testo massima n. 1

In tema di intercettazioni c.d. “ambientali”, quando si attesti, nel provvedimento previsto dall’art. 268, comma 3, seconda parte, c.p.p., la tecnica impossibilità di effettuarle mediante uso degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, per la loro accertata inidoneità allo scopo e non per mera, temporanea inutilizzabilità, diventa per ciò stesso superflua l’esigenza di una motivazione anche in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative del ricorso ad impianti esterni.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze