Cass. pen. n. 29053 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


SENTENZA - REQUISITI - GENERALITA' DELLE PARTI - Trattamento dei dati in ambito giudiziario - Dati identificativi degli interessati - Istanza di oscuramento dei dati riportati sulla sentenza o su altro provvedimento - Soggetto legittimato alla persona - Persona fisica - Sussistenza - Persona giuridica - Esclusione.


In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, lett. i), d.lgs. citato dall'art. 40 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati, sicché è inammissibile l'istanza presentata in nome e per conto di una persona giuridica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11959 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 2
Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. I
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

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