Cass. pen. n. 29076 del 05 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Dedotta illegittimità del cd. "metodo spannometrico" per il calcolo del quantitativo di rifiuti - Inammissibilità - Ragioni.


In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in quanto si risolve in una censura afferente alla ricostruzione del fatto come effettuata nei giudizi di merito, il motivo di impugnazione con cui si deduce l'illegittimo utilizzo, in relazione ai reati concernenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, del cd. "metodo spannometrico", consistente nell'approssimativa determinazione del loro quantitativo, basata su rilievi fotografici e su misurazioni operate dalla polizia giudiziaria, senza alcuna precisa indicazione di stima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18521 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

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