Cass. pen. n. 29083 del 17 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - Dichiarazioni "de relato" - Mancata citazione delle persone indicate - Ricorso del pubblico ministero ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità.


Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 33100 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1

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